Statuto Associazione

Art. 1 - Costituzione sede e durata

È costituita un’Associazione denominata Associazione Culturale Italiana Pediculosi del Capo ACIPeC ha sede legale in Via San Torino, Via Cesare Lombroso 7/B.
Può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi in Italia e all’estero.
Associazione Culturale Italiana Pediculosi del Capo ACIPeC ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione ha come scopo quello di promuovere la conoscenza e la cultura della pediculosi del capo quale evento molto frequente nelle comunità, siano esse di bambini, adolescenti o anziani.
Insegnare a prendere consapevolezza che quando la problematica si presenta, deve essere affrontata con tempestività;
attività di formazione e informazione finalizzata a fare comprendere che la responsabilità principale della prevenzione, identificazione e trattamento della pediculosi è dei genitori del bambino che frequenta una collettività ed in parallelo del personale scolastico.

Attività di divulgazione: organizzazione di seminari e corsi informativi finalizzati a promuovere la conoscenza della pediculosi divulgando la consapevolezza di quanto sia indispensabile fare e come agire per fronteggiare l’accertata presenza del parassita ma soprattutto alla prevenzione dello stesso.

Coordinare e predisporre riunioni finalizzate ad illustrare metodi per la prevenzione dell’infestazione, insegnando le corrette pratiche igieniche, l’utilizzo di metodologie naturali e non invasive soprattutto legate al mantenimento dell’integrità della cute della persona.
Predisporre e gestire corsi di insegnamento ed aggiornamento teorico/pratici relativamente alle metodologie di trattamento per eliminazione del parassita, per evitare che l’infestazione si trasmetta ad altre persone.

Divulgazione della cultura e delle attività svolte dall’Associazione mediante realizzazione e gestione di una apposita piattaforma web quale punto principale di incontro e comunicazione tra l’Associazione ed il mondo esterno; collaborazione con mezzi mediatici; attività di servizio: fornire servizi e attività relativi alla verifica, alla prevenzione, al trattamento del parassita con la valorizzazione e utilizzazione di metodologie totalmente naturali e non invasive per la persona.
attività di sperimentazione: ricerca e innovazione tecnologica nel campo della omeopatia, fitoterapia e informatica, finalizzata alla prevenzione e al trattamento della pediculosi;
sviluppo, gestione e diffusione di tecnologie e di sistemi attività in ambito sociale: promuovere iniziative e progetti, realizzare strumenti volti alla condivisione e compartecipazione nel trattamento del parassita in ambito familiare ma anche scolastico così che sia in famiglia che a scuola vi sia un atteggiamento che privilegi un approccio collaborativo e responsabilizzante, fornendo direttamente ai genitori e al personale scolastico informazioni utili sui pidocchi e su come cercarli, prevenirli e trattarli mediante una terapia naturale anti-pediculosi.

Art. 3 - Soci

L’Associazione Culturale Italiana Pediculosi del Capo ACIPeC è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- Soci fondatori, tutti colori che risultano firmatari dell’atto costitutivo.
- Soci ordinari, tutti coloro che ne faranno richiesta scritta e che sosterranno con il loro contributo l’attività dell’Associazione. Per l’ammissione dei nuovi Soci è necessaria la presentazione degli stessi da parte di un Socio regolarmente iscritto ed è subordinata alla ratifica del Consiglio Direttivo. Il diniego di ammissione all’Associazione va comunicata per iscritto al richiedente e deve essere obbligatoriamente motivata.
- Soci sostenitori, coloro che con il loro contributo sostengono le attività e i progetti della associazione.
- Soci onorari, tutti coloro che per la loro personalità o con la propria professione contribuiscono alla valorizzazione dell’Associazione e contribuiranno alla sua valorizzazione. Tali Soci non sono soggetti al pagamento della quota associativa.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di una quota associativa annua, da intendersi quale forma di autofinanziamento il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per recesso, per morosità, per esclusione.
Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio il cui comportamento venga ritenuto in contrasto con i fini, i principi o l’Ordinamento dell’Associazione o che possano danneggiarne l’immagine.
Tutti gli iscritti partecipano all’Assemblea Generale dei Soci con diritto di voto.

Art. 4 - Organi dell’ Associazione

Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Cassiere.

Art. 5 - L’assemblea Generale dei Soci

È costituita da tutti i Soci effettivi che sono in regola con il versamento della quota sociale. Essa è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. L’assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità o sia richiesta da almeno un terzo dei Soci iscritti.

L’assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile per l’approvazione del Bilancio Consuntivi e del Bilancio di Previsione e per tutti i casi proposti dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea nomina il Consiglio Direttivo a mente del seguente Art. 6, il Presidente e il Vice Presidente scelti tra i soci fondatori. L’Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, se rappresentata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con qualsiasi presenza.

Le sue deliberazioni, assunte con la maggioranza semplice dei presenti, forniscono indicazioni per la conduzione dell’Associazione in materia vincolante. Compete inoltre all’Assemblea indicare gli indirizzi generali dell’Associazione, deliberare sulle modifiche del presente Statuto, decretare lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del suo patrimonio. Le delibere concernenti la composizione e i poteri del Consiglio Direttivo, le modifiche al presente Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del suo patrimonio devono essere assunte con tanti voti favorevoli che rappresentino la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti in assemblea, compresi, in ogni caso tra questi, i voti di almeno la metà dei Soci Fondatori.

La convocazione dell’Assemblea è disposta tramite avviso contenente la data, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie poste all’ordine del giorno. Tale avviso dovrà essere affisso presso la Sede Sociale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza. Ogni Socio ha diritto ad un voto singolo esercitabile anche mediante delega. Ogni Socio può rappresentare per delega un solo altro Socio. La votazione avviene solitamente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per ragioni particolari, la votazione può essere effettuata, a sua discrezione, a scrutinio segreto.

Il Presidente, in questo caso, sceglie fra i presenti due scrutatori. Le deliberazioni dell’Assemblea sono annotate in apposito verbale redatto e firmato dal Segretario e dal Presidente.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri nominati dall’Assemblea: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere. Essi durano in carica sei anni o fino a revoca o dimissioni e sono scelti tra i Soci Effettivi. Ogni membro del Consiglio Direttivo può essere rieletto. In caso di recesso di un membro del Consiglio Direttivo si dovrà provvedere alla surroga con il primo fra i candidati non eletti. Se per qualsiasi ragione viene meno la maggioranza dei Consiglieri, anche dopo aver inserito tutti i candidati non eletti, l’intero Consiglio Direttivo deve intendersi decaduto e occorre procedere alla sua rielezione con la Convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

Sono compiti del Consiglio Direttivo: eleggere il Segretario e il Cassiere, curare la gestione dell’Associazione secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea, decidere sull’ammissione di nuovi Soci e sulla loro esclusione, stabilire l’affidamento di mansioni specifiche ai soci ritenuti adatti a svolgere compiti particolari, disporre l’ammontare della quota annuale di iscrizione dei Soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la Sede Sociale o in altro luogo, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri di esso.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni prima dell’adunanza, salvo che nei casi di urgenza nei quali può avvenire telefonicamente, telegraficamente o per posta elettronica almeno un giorno prima di quello della riunione.
Le riunioni sono valide senza la formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i componenti.
La convocazione del Consiglio Direttivo è ritenuta valida con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le decisioni assunte saranno valide solo se approvate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità, vale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare da apposito verbale che sarà stilato dal Segretario.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, dovrà intendersi automaticamente decaduto e sarà sostituito dal primo dei non eletti fino alla scadenza del naturale mandato.

Art. 7 - Il Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Egli potrà delegare al Cassiere e/o al Segretario la gestione del conto corrente dell’Associazione.
Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta di convocare e presiedere l’Assemblea Generale dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, seguire e controllare le attività dell’Associazione, secondo le direttive e le deliberazioni assunte dall’Assemblea Generale dei Soci, nonché tutte le attività che verranno svolte dall’Associazione.
In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che può per particolari esigenze tecnico-scientifico, avvalersi di consulenze esterne.

Art. 8 - Vice Presidente, Segretario e Cassiere

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente con pieni poteri in caso di sua assenza o impedimento. Sono compiti del Segretario: provvedere alla gestione dell’archivio dei Soci, provvedere all’aggiornamento e alla conservazione dei Libri Sociali (dei verbali delle Assemblee Generali dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo), curare la convocazione delle adunanze e i rapporti con i Soci, curare su espresso mandato del Presidente, la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea Generale dei Soci.

Sono compiti del Cassiere: curare la riscossione delle quote associative secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, provvedere ai pagamenti e alle competenze contabili, provvedere alla conservazione delle proprietà dell’Associazione e alla spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Bilancio

L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Cassiere e il Segretario devono formare il rendiconto economico e finanziario ed il Consiglio Direttivo deve compilare la relazione sull’andamento della gestione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.

Art. 10 - Entrate dell’Associazione

L’Associazione dispone delle seguenti entrate, da versare su apposto conto corrente intestato all’Associazione:
- dalle quote annuali dei Soci;
- redditi derivanti dallo svolgimento della propria attività;
- versamenti volontari degli associati;
- dai contributi delle Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti Pubblici e Privati, privati cittadini.

La quota sociale deve essere pagata entro il 30 gennaio di ogni anno ed è dovuta per tutto l’anno solare, qualunque sia il momento in cui avviene l’iscrizione.

Art. 11 - Regolamenti interni

Il Consiglio Direttivo ha il potere in via generale di produrre regolamenti interni, non in contrasto con il presente Statuto.

Art.12 - Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione l’eventuale residuo capitale sarà destinato ad associazioni con medesimo oggetto e senza scopo di lucro.

Art.13 - Norma transitoria e finale

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e disposizioni vigenti in materia.